// 20/5 - La legalità del texas holdem sportivo live
Sono decorsi quattro mesi dalla data di trasmissione alle questure della circolare del Ministero degli Interni che ha raccomandato la "tolleranza zero" nei confronti del poker sportivo live. Almeno duecentomila giocatori restano tuttora in attesa, con scetticismo e tuttavia forse con eccessiva speranza, del regolamento che sarà adottato da parte di AAMS, di concerto con il Ministero degli Interni. Una parte dei circoli e dei giocatori, consapevoli dei rischi, ha interrotto l'attività di gioco, molti altri (sembra) continuano a giocare, clandestinamente o alla luce del sole, anche a seconda dell'incisività dell'azione di controllo che non sembra omogenea su tutto il territorio.
AAMS è al lavoro. Il Direttore dei giochi di AAMS ha dichiarato che il regolamento è in avanzato stato di definizione e la pubblicazione è imminente. In realtà AAMS ha in carico un impegno molto scomodo, perché con i vincoli posti dalla norma di legge (articolo 24, commi 27 e28, della legge 14 luglio 2009, n. 88) fare un regolamento adeguato richiede doti soprannaturali. Non farete perciò una colpa ad AAMS se il regolamento non sarà soddisfacente.
La norma presenta limiti non superabili se non attraverso un ulteriore intervento normativo. I concessionari, visto che il potenziale di mercato è molto interessante (diciamo, per prudenza, almeno pari a quello del bingo) farebbero bene ad promuovere una azione verso il Parlamento sollecitando l'introduzione dei cambiamenti necessari. L'impresa non è così ardua perché le istituzioni stesse dovranno comprendere che questi cambiamenti sono opportuni.
Quali sono i limiti dell'attuale norma? A livello di prodotto, innanzitutto, il divieto "per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località" costituisce un grave ostacolo alla realizzazione di una offerta commercialmente sostenibile. Inoltre, per quanto riguarda l'elemento chiave dell'importo massimo del buy-in, la norma affida al regolatore la determinazione dell'"importo di modico valore" da adottare. Forse il regolatore potrebbe riconoscere che esistono le condizioni oggettive per non essere obbligati ad adottare l'indicazione (€ 30) espressa dal Ministero degli Interni nella sua relazione del settembre del 2008 e ripresa nel parere del successivo mese di ottobre dal Consiglio di Stato. Però anche se l'Amministrazione riconoscesse che il contesto di gioco regolato affidato a concessionari dello Stato legittima una interpretazione meno restrittiva, con l'adozione ad esempio dell'importo massimo pari a € 100 (che gli atti citati peraltro considerano ammissibile in determinate circostanze) o addirittura dell'importo massimo adottato nel caso dell'online, tale coraggio non sarebbe comunque sufficiente a produrre un regolamento adeguato. Ci sono infatti difficoltà normative più ardue da affrontare.
Per sgombrare il campo da interpretazioni non condivisibili date da taluni nel passato, non sono le prescritte "modalità che escludono il fine di lucro" lo scoglio insormontabile: il fine di lucro che viene qui escluso non è quello dell'operatore di gioco (che evidentemente non si prenderà la briga di organizzare il poker sportivo "gratis", dato che è un soggetto economico con legittimo scopo di lucro) ma si riferisce invece allo scopo del giocatore, essendo l'obiettivo un po' ipocrita che permea l'intera norma lo scongiurare le fattispecie che ai sensi del codice penale configurano il gioco d'azzardo (quindi, il lucro e l'intera o quasi intera aleatorietà del gioco).
Il problema insormontabile consiste invece nella mancata indicazione, nella norma di legge, del regime impositivo da adottare, che costringerà il regolatore a ricorrere o meglio a rimandare alle disposizioni comuni in materia di imposte sui redditi, le quali prevedono una ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 67, TUIR; articolo 30, DPR 600 del 1973), da applicare nella circostanza anche al caso del poker sportivo, pari al 25% dell'ammontare corrisposto in vincita al giocatore.
In conclusione la norma consente di regolare tornei che prevedono una restituzione al giocatore pari al 60% della raccolta, dovendo prevedere oltre alla tassa un rake netto del concessionario di circa 15%, salvo lavorare in perdita. I tornei presso i casinò italiani sono oggi proposti con un rake pari al 10% dell'importo del buy-in netto, o meno (esempio: € 230+20). Nei circoli i giocatori erano (sono?) abituati a giocare con un rake totale pari a non più del 20% ( esempio: € 50+10). In conclusione il risultato di questa lunga saga regolatoria del poker sportivo porterebbe ad un offerta di tornei con un rake totale superiore al 50% del buy-in netto; per capirsi, del tipo: € 65+35, o € 10+10 se il limite massimo fosse pari a 30 euro. Una offerta di questo tipo sarebbe considerata inaccettabile dai giocatori. Altro che appeal del prodotto pubblico! (il vessillo dei successi del gioco italiano). Il regolamento sarebbe anzi, vissuto dopo tanta attesa, come una beffa ed una provocazione, susciterebbe indignazione e, come sempre avviene nei confronti di leggi ritenute (a torto o a ragione) ingiuste, rischierebbe di produrre un sentimento di rivolta ed un malaugurato accresciuto orientamento alla pratica del gioco clandestino ed illegale.
È necessario che la normativa venga adeguata e che venga fatto tempestivamente.
Dal punto di vista delle istituzioni potrebbe suscitare imbarazzo l'assenza di un intervento adeguato di tale tipo, non la sua adozione. Non deve suscitare imbarazzo la legalizzazione di un gioco il cui svolgimento potrebbe presentare in parte i caratteri dell'azzardo (ammesso e non concesso, in questo caso) in apparente contraddizione con il dettato del codice penale. Ciò è avvenuto ripetutamente nel corso degli ultimi dieci anni. Con successo e soddisfazione, in termini di entrate erariali e di contrasto al gioco illegale.
Il fatto che progressivamente sono stati resi legali in Italia giochi che presentano elementi dell'azzardo è pacificamente riconosciuto ed affermato da tutte le alte magistrature, italiane ed europea. Ad esempio, il Consiglio di Stato nel recente già citato parere dichiara: "la coerenza del sistema, che già aveva già subìto un vulnus da una serie di provvedimenti che, nonostante tale divieto, avevano istituito quattro case da gioco, ha ricevuto un ulteriore ridimensionamento nell'ultimo decennio da quando, cioè, il legislatore ha intrapreso una politica espansiva del fenomeno delle scommesse, gestite anche in regime di monopolio, in cui l'elemento aleatorio, se non esclusivo, risulta predominante. Con l'effetto di riservare allo Stato lo svolgimento di attività di gioco che presentano, in larga parte, i caratteri dell'azzardo.". Sempre secondo il Consiglio di Stato: "Di qui la rilevata contraddittorietà, da un lato, della criminalizzazione del gioco d'azzardo e, dall'altro, della tendenza dello Stato ad incentivare la diffusione di giochi che si fondano essenzialmente sul medesimo meccanismo.". Sarà una contraddittorietà, ma sembra indubbio che se una legge del Parlamento (in realtà decine di leggi) è intervenuta successivamente alla approvazione delle norme del codice penale (regio decreto n. 1398 del 1930) che vietano il gioco d'azzardo, e da ultimo in modo eclatante nell'estate scorsa, per istituire e legalizzare giochi che presentano elementi dell'azzardo, ne consegue che il dettato del codice penale lo si deve intendere nel senso che il gioco d'azzardo è illegale salvo nei casi in cui le leggi dello Stato lo statuiscono come legale. A meno che una pronuncia della Consulta non dovesse stabilire che tutte le leggi "in contraddizione" con il codice penale sono incostituzionali.
Ma non pare che sia così, anzi. La Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 185 del 2004, richiamata sia dalla citata relazione del Ministero degli Interni (che la definisce illuminante; lo condivido!) sia dal parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto come "la ratio dell'incriminazione non risieda nel disvalore che il gioco d'azzardo esprimerebbe in sé, come pure talvolta si è sostenuto. ... Le fattispecie penali di cui agli artt. 718 e ss., rispondono invece all'interesse della collettività a veder tutelati la sicurezza e l'ordine pubblico in presenza di un fenomeno che si presta a fornire l'habitat ad attività criminali. ...". A mio avviso il parere della Consulta porta a concludere che, anche tenuto conto dell'età della norma del codice penale, appare legittima una sua lettura ermeneutica che consente di affermare che il presupposto della fattispecie penale viene meno in quanto e laddove le condizioni nelle quali si svolge il gioco, cioè l'affidabilità i requisiti, la modalità di esercizio ed i controlli, dei circuiti nei quali il gioco è incanalato, escludono il rischio dell'habitat ad attività criminali. In breve: se sono assicurate condizioni di controllo adeguate viene meno il presupposto della fattispecie penale. Abbiamo risolto il problema della contraddittorietà delle norme ed anche quello dell'anomalia dei quattro casinò italiani.
Quella affrontata è una questione interessante ma non è la questione centrale in questa sede. La questione centrale che ci interessa è la circostanza per cui (è sempre il Consiglio di Stato che parla, con lo stesso parere): "In definitiva, quindi, la politica espansiva in tale settore, pur contraddicendo lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco è, tuttavia, coerente con quello di evitarvi, per quanto possibile, le infiltrazioni criminali e di canalizzare le attività del gioco in circuiti controllabili.".
La Corte Suprema europea ha affermato ripetutamente la compatibilità, in presenza di determinate condizioni, della adozione di un regime concessorio nazionale con i principi del Trattato UE. La Corte Suprema in particolare ha riconosciuto "che la lotta alla criminalità può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni" (sentenza Placanica) ai principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi, quali sono quelle determinate dall'adozione di un regime concessorio. Con tali argomenti lo Stato italiano ha difeso efficacemente la concomitanza delle proprie politiche espansive del gioco con la permanenza del regime concessorio.
Ma la Corte Suprema europea afferma anche che: "in tale contesto si deve rammentare che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico." (sentenza Santa Casa de Lisboa).
In conclusione la Corte Suprema europea afferma che una politica nazionale come quella italiana che adotta un sistema concessorio per obiettivi di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità e che persegue lo sviluppo di una offerta attraente di una vasta gamma di giochi per canalizzare il gioco su circuiti controllabili al fine di sottrarlo alla criminalità, può essere legittima solo a condizione che sia applicata in modo coerente e sistematico.
Cioè la legislazione nazionale deve rendere disponibile attraverso il sistema concessorio una offerta attraente ed adeguata a canalizzare il gioco su circuiti controllabili ogniqualvolta sussiste il concreto rischio che in assenza di tale offerta il settore sia preda delle infiltrazioni criminali e la domanda trovi soddisfazione nell'offerta illegale.
Anche nel settore del poker live lo Stato italiano deve ricorrere alla politica che ha adottato coerentemente e sistematicamente in passato, rendendo disponibile una offerta legale attraente. È necessario che venga garantita ai giocatori attraverso il sistema concessorio e la previsione di adeguati requisiti dei concessionari una offerta attraente e sicura. L'offerta determinata dalle attuali norme non è attraente. È necessario che il sistema italiano contrasti anche il gioco illecito attraverso l'offerta attraente del gioco lecito anche nel caso del poker live per non rischiare di compromettere la sistematicità e coerenza, e quindi la legittimità, della politica che è stata il fondamento del gioco italiano in questo decennio.
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(Storico)
CAMPIONATO REGIONALE FITH PUGLIA 2008
- ELETTO IL CAMPIONE REGIONALE FITH PUGLIA 2008 -GIUSEPPE CONTE - Del Club All Inside di Parabita (Lecce).
Con la 14° tappa di Manfredonia si conclude con successo il Campionato Regionale FITH Puglia.Il Campione Regionale 2008 è Giuseppe Conte del Club All Inside di Parabita LE,che si aggiudica parte del jackpot che ammonta ad € 5.930,00(non si erogano premi in denaro),complimenti anche al II°class.to Calogiuri Angelo e al III°Tundo Maurizio.Il Campionato 2008 ha visto la partecipazione di 769 Players e il nostro sito ufficiale ha avuto oltre 45000 contatti con 200000 pagine visitate.